L’Inps, nella circolare n. 57/2024 ha fornito i chiarimenti al fine di rendere operativa la disposizione di cui alla legge di bilancio (L. n. 213/2023, art. 1 comma 179) riguardante l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% per il solo anno 2024 (ovvero 60% dal 2025) per una possibile seconda mensilità, aggiuntiva (ricorrendone i presupposti) rispetto a quanto già disposto dal legislatore con la L. n. 197/2022.
La circolare fornisce le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
L’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore pubblico il riconoscimento del diritto al congedo e dell’erogazione del relativo trattamento economico sono a discrezione dell’Amministrazione Pubblica.
L’elevazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.
Qualora uno dei due genitori appartenesse ad un’altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (dell’80% solo per l’anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
L’elevazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: