I lavoratori studenti hanno diritto di ottenere turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami esentandoli dall’obbligo di effettuare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Tale diritto viene sancito dall' art 10, L. 300/1970 (statuto dei lavoratori)
Bisogna ricordare che i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea.
Il congedo può essere richiesto per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa e potrebbe non essere concesso dal datore di lavoro che potrebbe differirne il periodo a fronte di comprovate esigenze organizzative.
Durante tale congedo il dipendente non matura retribuzione, né anzianità di servizio ma conserva il posto di lavoro e può procedere al riscatto del periodo di congedo e all’eventuale versamento dei contributi volontari.
Rientrano nei corsi previsti da queste tutele anche i corsi di formazione professionale previsti dalla legge.