In caso di assenza dovuta a donazione di sangue, al lavoratore spetta il trattamento a carico dell’INPS di cui alla L. 219/2005 che all’ articolo 8 dispone che i lavoratori dipendenti donatori di sangue che si assentano dal lavoro per effettuare una donazione di sangue dunque, hanno diritto ad astenersi dal lavoro e conservano la normale retribuzione.
Il relativo trattamento economico, che non dovrà essere assoggettato a contributi assicurativi e previdenziali, viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro il quale lo porrà a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
La donazione di sangue deve rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa:
• deve essere gratuita;
• la donazione deve corrispondere a un minimo di almeno 250 gr. di sangue;
• il prelievo deve essere effettuato presso un centro regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità;
• il lavoratore deve riconsegnare al datore di lavoro apposita certificazione attestante la donazione di rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante.