L’art. 4, comma 1, della L. 53/2000, riconosce alla lavoratrice o al lavoratore, il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno, nel caso in cui si verifichi il decesso o una grave infermità, purché documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente.
Restano esclusi, gli “affini” ossia i parenti del coniuge.
In alternativa, nei soli casi di documentata grave infermità, possono essere concordate con il datore di lavoro diverse modalità di esecuzione dell’attività lavorativa che possano permettere l’assistenza al familiare bisognoso di cure.
Per quanto disposto dalla norma citata, i soggetti per i quali è ammessa la fruizione dei permessi per lutto e grave infermità sono:
- coniuge, anche se legalmente separato;
- parenti di primo grado, anche non conviventi: figli e genitori;
- parenti di secondo grado, anche non conviventi: fratelli e sorelle, nonni, nipoti (figli dei figli);
- il Convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
La richiesta del lavoratore
Per poter fruire di tali permessi, il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro la natura della richiesta, ossia se trattasi di lutto o di grave infermità, e in quali giorni intende assentarsi.
Al rientro in servizio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare l’evento occorso.
La fruizione dei permessi
I tre giorni di permesso sono da individuare tra quelli lavorativi, escludendo quindi i festivi e i giorni non lavorativi (D.P.C.M. 278/2000, art. 1, comma 3). Sotto un profilo retributivo, i permessi restano ad intero carico del datore di lavoro. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici; la stessa tempistica deve essere rispettata anche in caso di eventuale accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Nel caso di permesso richiesto per “grave infermità”, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, condizioni diverse di godimento, con accordo in forma scritta.
L’accordo deve prevedere la diversa modalità di espletamento dell’attività lavorativa con conseguente riduzione dell’orario di lavoro per un numero di ore che complessivamente non sia inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Se viene adottata la riduzione giornaliera in ore, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, al venir meno della quale, il lavoratore deve riprendere l’attività lavorativa ed eventuali permessi non goduti possono essere utilizzati per un eventuale altro evento.
I contratti collettivi di lavoro possono tuttavia prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.