Per i periodi di congedo parentale le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a percepire un'indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
Il D.Lgs n. 105/2022, a partire dal 13 agosto 2022, ha modificato
la disciplina di cui agli articoli 32, 34, 36 del D.Lgs n. 151/2001. A seguito di tali modifiche si segnala che è salita a 12 anni (prima era 6 anni) l'età del bambino
entro cui i genitori possono usufruire del congedo parentale indennizzato.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto un incremento (80% anziché 30%),
per la durata massima di un mese, dell'indennità per congedo parentale, mentre la legge di stabilità per il 2024 ha previsto (solo per il 2024) un secondo mese di congedo parentale all'80%
Per quanto attiene la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell'indennità, a partire dal 13 agosto 2022, la stessa è equiparata a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Per retribuzione si intende quella imponibile di cui all'articolo 12 della Legge n. 153/1969 e, cioè, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e corrisposti nel normale periodo di paga.
Analogamente al congedo di maternità e paternità, il calcolo della retribuzione media globale giornaliera, il numero delle giornate indennizzate e l'ammontare complessivo dell'indennità per congedo parentale a carico INPS devono essere esposti sul prospetto di liquidazione predisposto dall'Istituto.
L'indennità giornaliera a carico Inps spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza facoltativa dal lavoro:
ai lavoratori con qualifica di operai, l'indennità compete per le giornate feriali comprese nel periodo di congedo
(incluso il sabato in caso di settimana corta) con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e
infrasettimanali;
agli impiegati, quadri e dirigenti, l'indennità compete per tutte le giornate di congedo parentale con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
Per le festività cadenti nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro il datore di lavoro deve corrispondere un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS in modo da raggiungere complessivamente il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Fino al 12 agosto 2022, ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera, non si dovevano considerare i ratei delle mensilità aggiuntive, premi ed altre competenze assimilate.
Durante la fruizione del congedo maturano i ratei di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti
accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Riguardo al congedo fruito su base oraria, l'introduzione del congedo orario non ha modificato le regole già previste sia per quanto riguarda la determinazione della base retributiva di riferimento che per le modalità di indennizzo, che ne comportano l'indennizzabilità su base giornaliera anche nel caso di fruizione ad ore.