📌 Circolare n. 44 del 19/02/2025
La Circolare INPS n. 44 del 19 Febbraio 2025 ha introdotto importanti chiarimenti in merito alla corretta classificazione previdenziale dei content creator e influencer, con particolare riferimento all'iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Secondo l'INPS, l'assoggettamento al FPLS riguarda tutti quei content creator che svolgono attività di natura artistica e che producono contenuti digitali con finalità promozionali o pubblicitarie. L'attività è riconducibile a quella di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore o regista, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947.
La circolare specifica che i content creator che producono e diffondono contenuti su social network, blog o vlog, con l'intento di promuovere brand o prodotti dietro compenso, devono essere inquadrati come lavoratori dello spettacolo. Questo avviene anche quando il contenuto è realizzato in modo informale e con toni narrativi personali, purché vi sia una chiara finalità promozionale.
L'obbligo di iscrizione al FPLS scatta indipendentemente dalla forma contrattuale adottata (lavoro dipendente, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa). L'attività pubblicitaria deve essere identificata attraverso hashtag come #adv o #pubblicità, in conformità con la normativa vigente sulle comunicazioni commerciali (D.Lgs. n. 208/2021).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, è possibile affermare che i contenuti prodotti (reel, post, ecc.) sono pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico su svariate piattaforme (TV, cinema, radio, ecc.). Coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari (riconosciuta come "attività artistica" a tutti gli effetti) rientrano tra i "lavoratori dello spettacolo" e, pertanto, hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS.
La pubblicità, infatti, indipendentemente dalla forma in cui viene proposta, viene creata di sovente secondo un modello in cui vi è totale aggregazione tra promozione pubblicitaria e performance artistica. La novità, nel campo della comunicazione digitale, è la piattaforma o il dispositivo tecnologico attraverso il quale i prodotti pubblicitari vengono resi fruibili, che si aggiungono a quelli già consolidati. Conseguentemente, le figure a essa collegate sono in realtà figure già esistenti, e sottoposte all’obbligo contributivo al FPLS.
Si rammenta in proposito che, ove si tratti di manifestazione artistica, la presenza fisica del pubblico non è necessaria, purché la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone.
Non sono soggetti all'obbligo previdenziale al FPLS:
I casi in cui, nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social, vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie senza che il creator ponga in essere alcuna attività artistica.
In tali circostanze, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Da ultimo, si rammenta la disciplina di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, applicabile nell’ambito delle attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale, in forza della quale si configura l’obbligo di versamento al FPLS nei casi di svolgimento di "attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo" poste in essere da soggetti già iscritti al FPLS.
L'INPS ha chiarito che la natura artistica e promozionale del contenuto è il criterio fondamentale per l'inquadramento previdenziale. Di conseguenza, i committenti (brand o agenzie) sono obbligati al versamento dei contributi al FPLS qualora l'attività del content creator sia assimilabile a una prestazione artistica.