La legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per il welfare aziendale, con un impatto diretto sui lavoratori dipendenti. L'articolo 1, comma 390 della legge 207/2024 prevede che per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorra a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro. Questo favorisce l’adozione di piani aziendali di welfare.
Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, il limite viene elevato a 2.000 euro. Questo beneficio si applica ai figli nati dentro e fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, come previsto dall’articolo 12, comma 2 del TUIR. Secondo questa norma, i figli si considerano a carico se il loro reddito complessivo non supera i 2.840,51 euro annui (o 4.000 euro per figli fino a 24 anni).
Oltre ai beni e servizi, rientrano tra i fringe benefit le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per:
Utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas naturale);
Spese per la locazione dell’abitazione principale;
Interessi sul mutuo per l’abitazione principale.
Una modifica alla normativa riduce la platea dei familiari che possono beneficiare dei fringe benefit esentasse. La nuova formulazione dell’articolo 12 del TUIR stabilisce che l’esenzione fiscale si applica esclusivamente al coniuge, ai figli e agli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) anche non conviventi. Restano esclusi altri parenti come fratelli, sorelle, suoceri e generi/nuore, che in precedenza potevano usufruire dei benefit.
Questa restrizione può avere un impatto significativo su misure di welfare aziendale a sostegno dei familiari più vulnerabili, come i servizi di assistenza per anziani e non autosufficienti.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune precisazioni:
Il termine "affitto" è stato sostituito da "locazione" per definire in modo più preciso il beneficio;
La dicitura "prima casa" è stata sostituita con "abitazione principale".
È prevista una deroga alla disciplina fiscale dei fringe benefit per consentire il rimborso di specifiche spese anche se il familiare non è fiscalmente a carico. Tuttavia:
I fringe benefit devono essere valorizzati secondo le regole generali dell’articolo 9, comma 3 del TUIR;
Devono essere considerati eventuali sconti d’uso offerti ai dipendenti tramite convenzioni aziendali;
Se il valore dei fringe benefit supera il limite di esenzione applicabile, l’intero importo diventa imponibile e non solo la quota eccedente.
Le nuove disposizioni sulla fiscalità del welfare aziendale confermano l’importanza di questi strumenti per il benessere dei dipendenti, ma introducono anche limitazioni che riducono il numero di familiari beneficiari. Le aziende dovranno quindi adattare le proprie politiche per garantire il massimo vantaggio ai lavoratori nel rispetto delle nuove regole fiscali.
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