Il 24 marzo 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 69) il decreto del 7 febbraio 2025, emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e il Ministro per le Disabilità. Questo provvedimento stabilisce il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2024, con un importo complessivo di 75.381.414 euro, di cui 3.885.409 euro in conto residui.
Una parte significativa delle risorse è destinata all’INPS per finanziare incentivi specifici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, come previsto dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis, della legge 68/1999. L’importo complessivo destinato a questi incentivi ammonta a 53.465.672 euro, suddiviso come segue:
4.728.900 euro derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro negli ultimi tre bimestri del 2023 e nei primi tre bimestri del 2024;
46.630.000 euro a valere sul fondo per l’annualità 2024;
2.106.772 euro destinati a sperimentazioni per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, riferite all’annualità 2023.
Queste risorse finanzieranno incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, e, solo in caso di disabilità intellettiva e psichica, anche per assunzioni a tempo determinato.
L’entità dell’agevolazione varia in base al tipo e alla percentuale di invalidità del lavoratore, nonché alla tipologia contrattuale. La seguente tabella riassume le condizioni principali:
Tipologia di disabilità | Tipo di contratto | Durata incentivo | Percentuale incentivo |
---|---|---|---|
Invalidità superiore al 79% o minorazioni di cui all’art. 2, c. 4, L. 68/1999 | Tempo indeterminato | 36 mesi | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
Invalidità compresa tra il 67% e il 79% | Tempo indeterminato | 36 mesi | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
Disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% | Tempo indeterminato | 60 mesi | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
Disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% | Tempo determinato (min. 12 mesi) | Durata del contratto | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
L’incentivo è subordinato a specifici requisiti:
L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC), le normative in materia di lavoro, salute e sicurezza, e i contratti collettivi nazionali.
Se l’assunzione avviene al di fuori degli obblighi previsti dalla legge 68/1999, si applicano le disposizioni dell’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015.
Per poter usufruire dell’agevolazione, il datore di lavoro deve presentare una istanza telematica preventiva tramite il modulo «151-2015» all’interno del «Portale Agevolazioni» (ex DireSco) dell’INPS. L’incentivo verrà concesso previa conferma della disponibilità delle risorse.
Questo incentivo di tipo economico è cumulabile con agevolazioni di tipo contributivo, entro il limite massimo del 100% del costo salariale (art. 8, comma 6, Regolamento UE 651/2014). Tuttavia, non è cumulabile con altri incentivi economici, come ad esempio quelli per l’assunzione di percettori di NASpI (art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012).
L’adozione di queste misure conferma l’impegno del governo per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, offrendo ai datori di lavoro un forte incentivo all’assunzione. Le aziende che desiderano accedere a queste agevolazioni devono verificare attentamente i requisiti e presentare domanda per tempo, assicurandosi di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente.