Il termine per presentare la domanda di autorizzazione all'esonero contributivo per la parità di genere all'INPS è fissato al 30 aprile 2025. Possono fare richiesta esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano ottenuto la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2024.
Introdotto in via sperimentale nel 2022 (art. 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162), l'esonero è stato reso strutturale con la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 138). Si tratta di un'agevolazione riservata ai datori di lavoro privati, inclusi imprenditori e soggetti assimilabili come:
Enti pubblici economici;
Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
Enti privatizzati trasformati in società di capitali a capitale interamente pubblico;
Ex IPAB;
Aziende speciali e consorzi;
Enti morali ed ecclesiastici.
Per beneficiare dell'esonero, le aziende devono possedere una certificazione di parità di genere valida e conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022 (16 marzo 2022). La data di rilascio non deve essere successiva al 31 dicembre 2024.
La richiesta di autorizzazione va trasmessa telematicamente entro il 30 aprile 2025 utilizzando il modulo SGRAVIO PAR_GEN (anno riferimento 2024). La domanda deve includere:
Dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
Retribuzione media mensile globale stimata, aliquota datoriale media e forza aziendale media riferite al periodo di validità della certificazione;
Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione, con numero identificativo e denominazione dell'organismo di certificazione;
Data di emissione e periodo di validità della certificazione.
Un errore comune nella compilazione della domanda riguarda la stima della retribuzione media mensile globale. L'INPS (messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024) ha chiarito che tale valore non corrisponde alla retribuzione media dei singoli lavoratori, ma deve essere calcolato come la somma delle retribuzioni medie mensili di tutti i lavoratori in azienda nel periodo di validità della certificazione.
Una volta chiusa la finestra per la presentazione delle richieste, l'INPS procederà con l'elaborazione massiva delle domande. Le istanze verranno contrassegnate come:
"Accolta", se riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero;
"Accolta parziale", in caso di riproporzionamento dovuto a risorse insufficienti.
L'INPS rilascerà il codice di autorizzazione (CA) "4R", necessario per usufruire dell’esonero.
L’esonero contributivo prevede:
1% di sgravio sui contributi previdenziali a carico azienda (esclusi premi e contributi INAIL);
Massimale agevolabile di 4.166,66 euro mensili o 50.000 euro annui;
Validità per 36 mesi (pari alla durata della certificazione);
Cumulabilità con altri esoneri contributivi.
Dal mese successivo alla comunicazione di accoglimento dell’istanza nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), i datori di lavoro con codice "4R" devono:
Esponere in UniEmens la quota di esonero con i codici causali L238 e L239 (recupero mensilità pregresse);
Valorizzare in ListaPosPA i codici 002 e 003 per il recupero delle mensilità pregresse.
L'esonero contributivo per la parità di genere rappresenta un'opportunità importante per le aziende che promuovono l'uguaglianza di genere. Assicurati di rispettare tutte le scadenze e di compilare correttamente la domanda per non perdere l'accesso a questo incentivo. Hai bisogno di assistenza? Contatta un consulente del lavoro per supporto nella procedura!
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