𝐈𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 è una modalità spesso scelta dai datori di lavoro in caso di particolari necessità.
Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
𝐈 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐭𝐢 sono sostanzialmente tre e cioè:
𝐋𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐜𝐡𝐞́ 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 rende illegittimo il distacco e quindi configurabile la fattispecie della interposizione vietata di manodopera, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società distaccataria.
(Disposizioni ad hoc disciplinano il distacco tra imprese in rete, con particolare riguardo alla comunicazione da effettuarsi con i nuovi modelli Unirete).
Il distacco fittizio, che comporti un risparmio contributivo a favore del distaccante,𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐟𝐟𝐚 , quindi da parte dei datori di lavoro coinvolti nel distacco é opportuno effettuare un’attenta valutazione sulla genuinità del distacco che si intende attuare.
𝐑𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨,la legge non riporta nulla di più dell'avverbio "temporaneamente ", 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐨 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨; il concetto di temporaneità coincide, quindi, con quello di non definitività, indipendentemente dalla durata del distacco, purché funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante (Min. lav., circ. 15.1.2004, n. 3). In atto pratico si possono avere distacchi di un solo giorno...o addirittura di mesi/anni.
👉ATTIVITÀ LAVORATIVA: l'attività che sarà svolta dal lavoratore distaccato è oggetto dell' interesse del distaccante, aspetto che deve essere chiaro ed esaustivo. Il dipendente viene posto a disposizione di un altro soggetto "per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa ", dunque, i compiti del lavoratore devono essere precisati e finalizzati ad un ben individuato scopo, restando esclusa una generica messa a disposizione del dipendente in questione. Anche se normalmente la prestazione viene resa presso la sede del distaccatario, la natura dell'attività esercitata da parte del distaccante può giustificare l'espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell'azienda distaccataria (es. trasporto, manutenzione di impianti, controllo di sistemi informatici ecc).
𝐈𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞, per tutta la durata del distacco, del trattamento economico e normativo (si applica il CCNL del distaccante) a favore del lavoratore distaccato (art. 30, D.Lgs. 10.9.2003): ferie, permessi, scatti, progressioni di carriera, ecc... restano a carico e a cura del datore di lavoro titolare del rapporto, che mantiene il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto instaurato con il dipendente che presti la propria opera a favore di un terzo in un luogo non coincidente con la sede dell'impresa. Poiché il lavoratore ha diritto al trattamento economico connesso alle mansioni, se presso il distaccatario gli vengono attribuite mansioni superiori a quelle abitualmente disimpegnate, spetta al lavoratore la retribuzione maggiore corrispondente. Spettano tutte le indennità contrattuali legate a particolari attività (es. di cassa) finché permane la situazione che vi dà diritto.
🟩𝐋’𝐚𝐫𝐠𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚̀ 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 “𝐏𝐚𝐠𝐡𝐞 𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢” 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕 𝐆𝐈𝐔𝐆𝐍𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑. Per info e programma inviare mail di richiesta a: formazione@cardenaconsulting.it oppure consulta il nostro sito al link: https://www.formazione-lavoro.eu/corsi-professionali.php?cod=60366