Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento delle persone nel mondo del lavoro.
Poiché è destinato alla formazione, il tirocinio non prevede una retribuzione. Il tirocinante ha comunque diritto a un’indennità, per un minimo di almeno 300 euro lordi al mese, variabili da regione a regione (cifra che viene stabilita in sede di sottoscrizione della convenzione di tirocinio).
Tale indennità viene corrisposta se il tirocinante è presente per almeno il 70% del periodo concordato in sede di stipula del tirocinio.
Non percependo una vera e propria retribuzione, il tirocinante non matura né contributi previdenziali né Tfr.
Possono promuovere i tirocini le università e le scuole superiori pubbliche; i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale; i consulenti del lavoro; le cooperative sociali.
Esistono due tipi di tirocini:
I tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è
disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali delle persone tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del
mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad
esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima.
Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante
(azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto misure per contrastare gli abusi nell’ambito dello svolgimento dei tirocini extra-curriculari. Infatti, è prevista l’adozione da parte del Governo e delle Regioni dei seguenti criteri:
-revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
-individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
-definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
-definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
-previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria
attività.
Infine, sono previste sanzioni in caso di violazione delle nuove prescrizioni di legge.