La Riforma dello Sport entrerà in vigore il 1° luglio 2023 a seguito delle novità contenute nel Decreto Milleproroghe.
Sono interessati dalla Riforma dello Sport: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici.
Ricordiamo che viene definito “lavoratore sportivo” ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Il lavoratore sportivo eserciterà, quindi, l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ASPETTO PREVIDENZIALE SUI COMPENSI DEI LAVORATORI SPORTIVI:
Per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome l’aliquota previdenziale è fissata al 25 %. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, etc…
La norma dispone, inoltre, l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.
Non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.
ASPETTO FISCALE SUI COMPENSI DEI LAVORATORI SPORTIVI:
Riguardo al fisco, nell’area del dilettantismo l’imposizione fiscale sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui (prima era 10mila), sotto questa franchigia non ci sono adempimenti (ad es. un reddito di 25.000 euro/anno, pagherà imposte solamente su 10.000 euro).
La stessa franchigia si applica nell’area del professionismo agli atleti under 23 per gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.
Inoltre, gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito. Sarà, comunque, il lavoratore sportivo a dover autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare. Fino a 15mila euro di reddito annuo non è prevista la busta paga.