Con la legge del 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153), il legislatore ha modificato la disciplina del tempo determinato. In particolare, la regola della proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi viene estesa anche ai c.d. “rinnovi”. Pertanto, il contratto potrà essere non solo prorogato ma anche rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (cosiddette causali)
Dunque le novità sono le seguenti:
✅ al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi (c.d. periodo a-causale);
✅ il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
1). nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015; .
2). in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori;
✅è possibile utilizzare l’istituto della proroga per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
La legge di conversione ha modificato il comma 01 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, rubricato “Proroghe e rinnovi”. La regola della proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi viene estesa anche ai c.d. “rinnovi”. Pertanto, il contratto potrà essere non solo prorogato ma anche rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (causali)
Aspetto importante, si delegano le parti sociali ai fini della individuazione delle esigenze necessarie legittimanti la causalità del contratto a termine. Va tenuto presente che un ruolo fondamentale viene attribuito alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria della stessa contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa.
La legge 3 luglio 2023, n. 85, con cui è stato convertito il D.L. n. 48/23, ha introdotto il comma 1-ter all’art. 24 del provvedimento menzionato, secondo cui “Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; considerato che il comma 1-ter dell’art. 24 del D.L. n. 48/23 impone di tenere conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, “ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato”, la norma appare dover essere correttamente interpretata nel senso che nel momento in cui si sottoscrive un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato – o anche una proroga o un rinnovo di altro contratto già in essere, per effetto dell’esplicito richiamo dell’art. 21, co. 01, del D.Lgs. n. 81/2015 – ai fini della verifica del superamento dei dodici mesi, e dunque della necessità di prevedere l’apposizione della causale, rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023, essendo del tutto indifferente l’eventuale presenza di un precedente rapporto contrattuale, proprio per effetto della esplicita esclusione operata dal richiamato comma 1-ter. Ciò, evidentemente, sempre nel rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi.