Il compenso corrisposto all’amministratore, ai fini della deducibilità dello stesso, deve essere non solo regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci con verbale con data carta, ma deve anche essere proporzionale ai ricavi/utili conseguiti dalla società stessa.
Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24379 del 30.11.2016 asserendo che l’Amministrazione Finanziaria può valutare la congruità dei compensi, secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società.
Nella fattispecie, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in quanto i compensi erogati all’amministratore erano aumentati in modo spropositato rispetto ai ricavi conseguiti dalla società ed inoltre non vi era prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrevano a formarne il reddito.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che i costi sostenuti per il compenso degli amministratori sono deducibili dal reddito d’impresa ove deliberati dall’assemblea posto che non siano ravvisate irregolarità e vizi negli atti emanati, in particolare attenzione alla data certa del verbale di assegnazione del compenso,
L’amministrazione finanziaria può però anche valutare la complessiva attendibilità economica di quanto esposto dalla società, valutando la congruità del compenso,
In caso di compenso eccessito, il fisco è legittimato a negare la deducibilità di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi/utili all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo.
I compensi degli amministratori devono inoltre, ai fini della deducibilità nella competenza dell’anno 2022, essere in linea col principio di cassa allargato.
In base ad esso, i compensi di dicembre devono essere corrisposti entro il 12 gennaio 2023, ovvero deve essere non soltanto disposto, ma materialmente pervenuto il pagamento all’amministratore entro tale data (con accredito sul c/c)
In caso contrario, gli emolumenti di fine anno, pur se riferibili al mese di dicembre, diverrebbero fiscalmente di competenza del 2023 e non più deducibili nel 2022.
Riepilogando, i compensi degli amministratori sono deducibili se:
- specificamente deliberati dall’assemblea dei soci e senza irregolarità;
- congrui rispetto ai ricavi/utili dell’azienda;
- deducibili nel 2022 se corrisposti entro il 12 gennaio 2023.