I datori di lavoro sono obbligati ad assumere persone con disabilità iscritte negli elenchi della legge 68/99 in rapporto alla forza aziendale, come di seguito specificato:
Generalità delle aziende Assunzione obbligatorie
fino a 14 dipendenti | nessun obbligo |
dai 15 a 35 dipendenti | 1 |
dai 36 a 50 dipendenti | 2 |
da 51 dipendenti | 7% dei lavoratori occupati |
Vediamo di seguito quali lavoratori sono esclusi dal computo della forza aziendale per far scattare l’obbligo.
Sono esclusi dal computo, oltre ai soggetti disabili già assunti, i seguenti lavoratori:
-Apprendisti;
-Lavoratori a tempo determinato ;
-Somministrati presso l’azienda utilizzatrice;
-Dirigenti;
-Soci di cooperative di produzione e lavoro;
-Lavoranti a domicilio;
-Assunti per attività da svolgersi all’ estero;
-Personale di cantiere che opera all’interno nel -luogo in cui si effettuano lavori;
-Personale viaggiante e navigante nel settore del trasporto;
-Personale divenuto inabile, dopo l’assunzione, allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio malattia;
-Divenuti invalidi, allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia;
-Invalidi civili assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
-Orfani o coniugi superstiti.
Cosa fare quando insorge l’obbligo?
I datori di lavoro che superano i suddetti limiti dimensionali devono rivolgersi al centro per l’impiego per richiedere l’avviamento dei singoli lavoratori e quindi procedere all’assunzione