𝐈𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨, che in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo applicato in azienda, ha versato nel 2023, a titolo di contribuzione a suo carico per il lavoratore, l'importo di euro 120,00 a favore della cassa sanitaria avente finalità assistenziale (ad esempio CCNL Terziario al fondo Est), 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 essendo inferiore al limite di euro 3.615,20 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞 alla formazione del reddito del dipendente, nel rispetto dell'art.51 del Testo Unico Imposte sui Redditi.
Il datore di lavoro, nella Certificazione Unica 2024 riferita al 2023 dovrà compilare l'apposita casella indicando l'ammontare dei contributi (quota datore di lavoro + eventuale quota lavoratore) versati al Fondo Est.
𝐈𝐥 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 (lavoro dipendente) 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚̀ 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 nella Certificazione Unica 2024 𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 in quanto le 120,00 euro non concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale.
Le Certificazioni Uniche 2024 dovranno essere consegnate ai lavoratori dipendenti 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢 𝟏𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 (in quanto il 16 marzo cade di sabato) e sempre in data 18 marzo dovranno essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
𝐈𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥'𝐚𝐧𝐧𝐨, la Certificazione Unica dovrà essere consegnata al lavoratore cessato entro 12 giorni dalla richiesta formulata dal percettore al datore di lavoro.