Con la circolare 18 aprile 2024, n. 57 l’INPS ha fornito i tanti attesi chiarimenti riguardante l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% per il solo anno 2024 per una possibile seconda mensilità, aggiuntiva rispetto a quanto già disposto dal legislatore con la L. n. 197/2022.
L’INPS fornisce le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
L’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
L’elevazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.
Qualora uno dei due genitori appartenesse ad un’altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (dell’80% solo per l’anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
L’elevazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari.
Da precisarsi come questo ulteriore mese (aggiuntivo rispetto a quanto già disposto dalla legge di bilancio 2023) spetti ad entrambi i genitori, in modo frazionato o ripartito o, volendo, anche in modo unitario.