Allo scopo di rafforzare il contrasto al lavoro irregolare negli appalti e subappalti di opere e di servizi, a seguito delle modifiche apportate dal comma 4 dell’articolo 29 del Dl 19/2024 all’articolo 18 del Dlgs 276/2003, che prevede le sanzioni in materia di somministrazione non autorizzata (commi 1 e 2) e per le ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legittimità (comma 5-bis), 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟗, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟏, 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐥𝐠𝐬 𝟐𝟕𝟔/𝟐𝟎𝟎𝟑 𝐞̀ 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞. E' stata di fatto annullata la depenalizzazione che era avvenuta ad opera del Dlgs 8/2016. Prima di detto decreto legislativo, l’appalto non genuino comportava per lo pseudo-appaltatore e per l’utilizzatore la pena della sola ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. Con l’opera di depenalizzazione, la fattispecie diventa illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pari a 50 euro (elevati a 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto dell’art. 1, comma 445, Legge 145/2018 lett.d)) per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (violazione non diffidabile ex art. 13 DLgs 124/2004), anche se la sanzione non può, in ogni caso, per espressa previsione legislativa, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro, in ragione dell’art. 1, commi 1, 2 e 6, del DLgs 8/2016. 𝐃𝐚𝐥 𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐋 𝟏𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞, 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚, peraltro in modo più gravoso rispetto al passato con la previsione di una pena detentiva. Infatti, l’utilizzatore e il somministratore 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐫𝐫𝐨𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; stesse conseguenze, peraltro, previste per il distacco illecito di personale (art. 30, DLgs 276/2003). In questo modo, a prescindere dallo schema giuridico formalmente adottato, il reato di somministrazione illecita si realizza tutte le volte che viene effettuata una mera fornitura di manodopera da parte di soggetti non preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro.
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