L’art 23 del Decreto Coesione prevede un beneficio contributivo a favori di assunzioni di lavoratrici “svantaggiate”.
L’obiettivo della disposizione è quello di «favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno».
Datori di lavoro interessati al beneficio
Potranno beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro privati. Nell’alveo dei datori di lavoro privati, rientrano a tutti gli effetti anche:
Sono escluse dal beneficio le Pubbliche Amministrazioni.
Perimetro temporale
Sono agevolabili le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Misura del beneficio e durata
I datori di lavoro privati che assumono nel periodo sopra indicato le lavoratrici “svantaggiate” è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, con la maxi-deduzione del 120%.
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