Premesso che, dal 2023 il contribuente può comunicare al Caf l’accettazione delle sole spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, fornite dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, non è necessario esibire la documentazione comprovante le spese sanitarie, ma dovranno però essere presentati tutti gli altri documenti relativi agli oneri e ai redditi.
È necessario accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate col proprio Spid o Cie, scaricare e verificare il precompilato, disponibile dal 30 aprile scorso, e trasmetterlo ad Assocaaf con il prospetto delle spese sanitarie firmato per accettazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestare che il prospetto delle spese corrisponde a quello presente nel Sistema Tessera Sanitaria. È anche possibile integrare le spese sanitarie, presentando i giustificativi, e relativi pagamenti, riferiti alle spese non incluse nella precompilata.
Come noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Dpr 917/86 (Tuir) consente la detrazione del 19% delle spese mediche sostenute, senza limiti di importo, al netto di una franchigia di 129,11 euro e possono essere sostenute a nome proprio o per i familiari a carico.
Ai fini della detrazione, le spese sanitarie devono essere indicate dal contribuente che presenta il Modello 730.
In caso di spese superiori alla soglia di 15.493,71 euro annui, è possibile ripartile la detrazione in 4 quote annuali di pari importo.
La Legge 160/2019 il comma 679, ha previsto che le detrazioni dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative competono a condizione che l’onere sia sostenuto con:
• bonifico bancario o postale;
• con gli altri sistemi di pagamento (carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari, etc.).
Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità:
• le spese per l’acquisto di medicinali;
• i dispositivi medici;
• le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Pertanto, per talune tipologie di spese, ad esempio le prestazioni mediche specialistiche, come prestazioni rese da dentisti, oculisti, non in strutture accreditate al SSN, ai fini della detraibilità sarà necessario il pagamento con mezzi tracciabili. Il contribuente può dimostrare la tracciabilità del pagamento alternativamente:
• con prova cartacea della transazione (ricevuta bancomat, copia bollettino postale, estratto conto carta di credito, etc.);
• con l’annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale.
Accanto alle spese detraibili ce ne sono alcune che non sono agevolabili, si veda:
• la chirurgia/medicina estetica (non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite);
• le spese velleitarie (ad esempio, montature di occhiali in metalli preziosi o spese di confort durante la degenza).
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
In merito alla documentazione si precisa che, qualora la stessa sia redatta in lingua originale, è necessario allegare una traduzione in italiano.