𝐋𝐞 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞 𝟏𝟎 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 sono il frutto di una serie di disposizioni e sono volte a regolamentare e coordinare i vari incentivi all’occupazione, quali “𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢”Analizziamole:
𝟏➡️il rispetto degli obblighi di legge e di contratto collettivo nella precedenza all’assunzione - d.lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. a) e b);
𝟐➡️la tutela dello stato di crisi e il rispetto della riduzione dell’organico - lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. c) e d);
𝟑➡️in caso di somministrazione i benefici passano sull’utilizzatore - lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. e);
𝟒➡️il rispetto dell’incremento occupazionale netto- lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. f);
𝟓➡️la cumulabilità dei periodi coperti da 𝐋𝐞 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞 𝟏𝟎 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 sono il frutto di una serie di disposizioni e sono volte a regolamentare e coordinare i vari incentivi all’occupazione, quali “𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢”Analizziamole:
𝟏➡️il rispetto degli obblighi di legge e di contratto collettivo nella precedenza all’assunzione - d.lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. a) e b);
𝟐➡️la tutela dello stato di crisi e il rispetto della riduzione dell’organico - lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. c) e d);
𝟑➡️in caso di somministrazione i benefici passano sull’utilizzatore - lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. e);
𝟒➡️il rispetto dell’incremento occupazionale netto- lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. f);
𝟓➡️la cumulabilità dei periodi coperti da sgravi- lgs. 150/2015, art. 31, co. 2;
𝟔➡️il rispetto degli adempimenti burocratici- lgs. 150/2015, art. 31, co. 3;
𝟕➡️la regolarità contributiva – L. 296/2006, art. 1, co. 1175;
𝟖➡️la legalità giuslavoristica – L. 296/2006, art. 1, co. 1175;
𝟗➡️il rispetto del de minimis - Regolamento (UE) n. 1408/2013;
𝟏𝟎➡️il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – L. 296/2006, art. 1, co. 1175.
Il Ministero del Lavoro chiarisce con (circ. 8/2005) e dall’INPS (circ. n. 51/2008) che la predetta definizione deve essere interpretata: “In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, 𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧𝐚 “𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞” nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.
Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨 , deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori”.
Il Dicastero in quell’occasione concluse che “𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐞𝐬𝐚𝐦𝐞 quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario”.sgravi- lgs. 150/2015, art. 31, co. 2;
𝟔➡️il rispetto degli adempimenti burocratici- lgs. 150/2015, art. 31, co. 3;
𝟕➡️la regolarità contributiva – L. 296/2006, art. 1, co. 1175;
𝟖➡️la legalità giuslavoristica – L. 296/2006, art. 1, co. 1175;
𝟗➡️il rispetto del de minimis - Regolamento (UE) n. 1408/2013;
𝟏𝟎➡️il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – L. 296/2006, art. 1, co. 1175.
Il Ministero del Lavoro chiarisce con (circ. 8/2005) e dall’INPS (circ. n. 51/2008) che la predetta definizione deve essere interpretata: “In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, 𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧𝐚 “𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞” nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.
Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨 , deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori”.
Il Dicastero in quell’occasione concluse che “𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐞𝐬𝐚𝐦𝐞 quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario”.