Nel mese di giugno ricorre la Festa della Repubblica (2 giugno) che nel 2024 cade di domenica.
Alla festività appena menzionata potrebbe aggiungersi la giornata del Santo patrono, riferita al luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, ricorrenza, quest’ultima, che potrebbe “cadere” anche in coincidenza di altra giornata festiva: in tale ipotesi si dovrà gestire, anche sotto il profilo economico, in modo appropriato la doppia festività.
È utile, tra l’altro, evidenziare come la contrattazione collettiva, nel prevedere il trattamento economico per le festività cadenti di domenica, solitamente non faccia distinzioni di trattamento tra le festività, prevedendone in ogni caso il riconoscimento economico.
Nell’ipotesi in cui la festività coincida con un giorno di riposo compensativo diverso dalla domenica, al lavoratore non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva (Cass., sez. lav., n. 16234/2002). Tale riposo, infatti, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell’ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festività infrasettimanale, ferma restando la possibilità di un risarcimento nel caso in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festività non sia stato trasferito ad altra data.
I contratti collettivi possono prevedere ulteriori giornate festive oppure semifestive; in questa ultima ipotesi, il lavoratore è in genere chiamato a svolgere la prestazione lavorativa durante la mattinata, mentre per la seconda parte della giornata usufruirà del riposo retribuito.
“Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”.