Nel mese di giugno i datori di lavoro sono chiamati a rispettare una scadenza che riguarda la situazione dei saldi ferie dei propri dipendenti.
Infatti la legge fissa un numero minimo di ferie annue, nella misura di quattro settimane, che devono essere godute entro un determinato termine, cioé entro 18 messi dalla la chiusurra maturazione, quest'anno quindi al 30 giugno 2024, deve essere verificato il saldo residuo delle ferie maturate nel 2022, al fine di anticiparne i contributi previdenziali da versare entro il 20 agosto 2024.
La legge fissa un numero minimo di ferie annue, nella misura di 4 settimane, che devono essere godute entro un determinato termine, nel mese di giugno i datori di lavoro sono chiamati quindi a verificare la situazione dei saldi ferie dei propri dipendenti. Due di queste 4 settimane, infatti, devono essere godute nell’anno di maturazione e le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
L’obbligo di fruizione della metà delle ferie nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, può comportare un cumulo progressivo di ferie per cui il lavoratore si ritrovi, ogni anno, a dover fruire di più di 2 settimane di ferie. Infatti, alle 2 settimane minime da fruire nello stesso anno della loro maturazione, si aggiungono solitamente le 2 settimane di ferie maturate e non godute nel corso dell’anno precedente, di fatto limitando la flessibilità della distribuzione delle ferie su più anni esclusivamente per le ferie maturate nell’anno di assunzione.
FERIE OLTRE LE 4 SETTIMANE
Per coloro che applicano contratti collettivi che prevedono un numero di giorni di ferie superiore alle quattro settimane è consentito uno spazio di manovra in più per il datore di lavoro.
𝐈𝐍 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐀𝐒𝐈 𝐒𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐎𝐍𝐎 𝐌𝐎𝐍𝐄𝐓𝐈𝐙𝐙𝐀𝐑𝐄 𝐋𝐄 𝐅𝐄𝐑𝐈𝐄 ?
Le ferie si possono pagare nei seguenti casi:
– le ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– le ferie non godute dal lavoratore con contratto a tempo determinato il cui termine di cessazione è stabilito entro l’anno di riferimento (sempre ammissibile quindi il pagamento delle ferie per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno);
– le settimane o i giorni previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minino legale.
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute subisce una deroga nel caso in cui il mancato godimento delle ferie sia imputabile a una prolungata assenza dovuta ad una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (es: malattia, infortunio, maternità etc.).
DURATA FERIE
All’art. 36, 3° comma, la Carta Costituzionale sancisce il principio dell’irrinunciabilità alle ferie da parte del lavoratore, espropriandolo della libera volontà di decidere se fruire o meno del periodo di riposo per ferie, in ragione del fatto che l’effettiva fruizione delle stesse garantisce l’inalienabile diritto alla salute.
A livello codicistico, l’art. 2109 del c.c. determina il profilo quantitativo delle ferie prevedendo che la durata è fissata dalla legge, dai contratti collettivi e dagli usi, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
– il periodo di durata minima (almeno 4 settimane l’anno);
– l’obbligo di riconoscere comunque la retribuzione (retribuzione indiretta);
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
– l’obbligo inderogabile di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
– l’obbligo di tenere unite tali settimane (due settimane consecutive);
– l’obbligo di consentire al lavoratore di fruire del restante periodo di ferie nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
✅Questo argomento verrà trattato al prossimo Corso Paghe e Contributi; previsti laboratori operativi per ogni argomento trattato coordinati dai Docenti Consulenti del Lavoro.
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