L’articolo 23 del decreto Coesione introduce una specifica agevolazione contributiva in favore delle lavoratrici donne “svantaggiate”. Il nuovo esonero, riservato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 donne svantaggiate, è pari al 100% della contribuzione datoriale (esclusi i premi Inail) nel limite mensile di 650 euro per un massimo di 24 mesi. L’agevolazione introdotta dalla legge 92/2012, invece, comporta un esonero al 50% (senza massimale) e per massimo 18 mesi. Sono considerate svantaggiate le donne prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, ridotto a 6 se residenti in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (Zes unica).
SOGGETTI ESCLUSI:
- Lavoratrici domestiche;
-Donne assunte con contratto di apprendistato.
L’agevolazione rispetta principi generali fissati dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015 nonché alla specifica condizione dell’incremento occupazionale netto.
INCREMENTO NETTO= occupati anno n+1 - occupati anno n
Il beneficio non comporta alcuna riduzione della pensione futura e non è cumulabile con altri esoneri contributivi riservati al datore di lavoro, eccetto la maxi deduzione del 120% introdotta dall’articolo 4 del Dlgs 216/23 e dal Dm 25 giugno 2024.
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